Art. 12.
(Albo nazionale dei croupier).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici della case da gioco (croupier).
      2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare fra le parti di cui al comma 2.